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L.R. 17 giugno 1985, n. 94.
Istituzione della riserva parziale naturale dei
laghi Lungo e Ripasottile.
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Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1985, n. 20.
Art. 1
Finalità e classificazione.
Allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche
ambientali e naturali della flora e della fauna e al tempo stesso
di valorizzare le risorse al fine di una razionale fruizione da
parte dei cittadini, in particolare a scopo scientifico, è istituita
a norma degli articoli 4, 6 e 20 della L.R.
28 novembre 1977, n. 46, la «riserva parziale naturale dei
laghi Lungo e Ripasottile».
La riserva di cui al comma precedente è compresa
nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art.
1 della legge sopra citata ed è classificata «riserva parziale»
ai sensi dell'art. 4, lettera c), della stessa legge.
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Art. 2
Delimitazione.
La «riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile»
è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000
che costituisce parte integrante della presente legge.
Entro il termine di centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il consorzio di gestione
della riserva provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali
e lungo le strade di accesso ad essa recanti la scritta «Regione
Lazio riserva parziale naturale laghi Lungo e Ripasottile».
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Art. 3
Gestione.
La gestione della «riserva parziale naturale dei
laghi Lungo e Ripasottile» è affidata ad un consorzio costituito
tra i comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio
Bustone, Rivodutri e la comunità montana del Reatino V zona.
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Art. 4
Statuto ed organi del consorzio.
Lo statuto consortile verrà adottato dalla assemblea
consortile, con la presenza di almeno due terzi dei membri ad essa
assegnati su convocazione del sindaco di Rieti, entro novanta giorni
dalla data di approvazione della presente legge. Il sindaco di Rieti
è tenuto a comunicare al Presidente della Giunta regionale la convocazione
dell'assemblea del consorzio. Lo statuto verrà approvato dalla Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione consiliare
permanente, entro sessanta giorni dal ricevimento.
Lo Statuto deve prevedere tra l'altro:
a) la sede del consorzio;
b) le attribuzioni e le modalità di elezione degli
organi per quanto non previsto dalla presente legge;
c) le modalità per la partecipazione alle scelte
programmatiche dei sindacati, delle associazioni degli agricoltori
più rappresentative della Regione oltre ai gruppi culturali locali
che operino nell'ambito del consorzio.
Sono organi del consorzio di gestione:
a) l'assemblea;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
L'assemblea del consorzio è costituita dal sindaco,
o da un suo delegato, e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza,
per ogni
comune il cui territorio, anche in parte, ricada
nella riserva e dal presidente, o suo delegato, e da due consiglieri,
di cui uno per la minoranza, della comunità montana del reatino.
Le sedute della assemblea sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti assegnati.
I comuni e la comunità montana consorziati devono
designare i propri rappresentanti e comunicare i nomi degli eletti
al sindaco di Rieti entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Art. 5
Elezione degli organi consortili.
Il sindaco di Rieti convoca l'assemblea consortile
entro trenta giorni dalla approvazione dello statuto per procedere
alla elezione del presidente, della giunta e del collegio dei revisori
dei conti.
Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato,
si sostituisce al sindaco di Rieti qualora non adempia, nei termini,
ai compiti previsti dalla presente legge.
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Art. 6
Ufficio tecnico di gestione.
Il consorzio per la gestione della riserva si avvale
dell'ufficio di piano della comunità montana integrato, qualora
non in organico, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo
e dal direttore della riserva, che verranno assunti tramite pubblico
concorso. Il direttore svolge le funzioni di segretario del consorzio,
partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'assemblea e
della giunta, coordina le funzioni relative alla gestione tecnica
della riserva.
Sono compiti dell'ufficio tecnico:
a) l'effettuazione di studi e ricerche, la predisposizione
del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione
di cui all'art. 9 della L.R.
28 novembre 1977, n. 46;
b) la stesura della relazione annuale sulla attività
svolta da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio,
entro il 31 marzo di ogni anno all'ufficio parchi della Regione;
c) le proposte per le attività didattiche, scientifiche,
turistiche culturali e promozionali della riserva;
d) la vigilanza che verrà assicurata mediante l'impegno
di personale addetto degli enti locali consorziati e di un massimo
di due unità da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno
fissati d'intesa con i competenti uffici regionali.
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Art. 7
Comitato tecnico-scientifico.
Il consorzio di gestione, a supporto dell'ufficio
tecnico di cui al precedente art. 6, può avvalersi della consulenza
di un comitato tecnico-scientifico costituito secondo le modalità
previste dall'art. 10 della L.R. 28 novembre 1977, n. 46
e, date le particolari caratteristiche della riserva parziale dei
laghi Lungo e Ripasottile, il comitato tecnico-scientifico è integrato
da:
a) un esperto in problemi di acquacoltura e idrobiologia,
scelto tra una terna di nomi proposta dallo stabilimento ittiologico
di Roma;
b) un architetto urbanista nominato dal consorzio;
c) un agronomo nominato dal consorzio;
d) un esperto in materia di turismo, scelto tra una
terna di nomi proposti dall'ente provinciale del turismo di Rieti;
e) un esperto nella gestione delle aree protette,
nominato dalla Giunta regionale.
Il comitato tecnico-scientifico sarà presieduto dal
presidente del consorzio, o suo delegato.
Il direttore della riserva svolgerà le funzioni di
segretario del comitato.
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Vedi poi l'art. 2. L.R. 22 maggio 1995, n. 29.
Art. 8
Regolamento di attuazione.
Il territorio della «riserva naturale parziale dei
laghi Lungo e Ripasottile» è suddiviso in due zone, indicate con
le lettere A e B nella cartografia di cui al precedente articolo
2.
Il regolamento di attuazione, oltre quanto previsto
dall'articolo 9 della L.R. 8 novembre 1977, n. 46, deve indicare:
a) le aree da sottoporre a tutela integrale da reperire
con priorità nella zona indicata con la lettera A;
b) le aree destinate alla fruizione pubblica, per
fini didattici ed educativi, e percorsi attrezzati, con l'obbligo
di non uscire dai suddetti percorsi se non con l'accompagnatore,
segnalati, descritti e rappresentativi dei diversi ambienti tipici
della riserva denominati «sentieri natura» con l'obbligo, per coloro
che ne usufruiranno, di non uscire dalle zone e dai percorsi e di
essere accompagnati da personale autorizzato dal consorzio;
c) le aree da destinare a fruizione pubblica per
fini turistici sportivi e le relative attrezzature, punti di sosta,
parcheggi, percorsi sportivi e pedonali da reperire nella zona indicata
con la lettera B;
d) le aree in cui incrementare e razionalizzare le
attività agricole, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia delle
caratteristiche naturali della riserva, con particolare riferimento
alla incentivazione di tecniche e mezzi di conduzione per escludere
l'impiego di fitofarmaci, antiparassitari, fertilizzanti chimici,
da reperire nella zona indicata con la lettera B;
e) la regolamentazione della pesca al fine della
razionale utilizzazione delle riserve idrobiologiche.
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Art. 9
Norme urbanistiche.
Le norme urbanistiche da osservare nel territorio
della riserva parziale naturale, ai sensi dell'articolo 6 della
L.R.
28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti:
a) Zona A
nella zona A non sono consentite nuove costruzioni
di alcun genere. Per quelle esistenti è consentito il restauro,
la ristrutturazione conservatrice e le relative opere igieniche;
b) Zona B
nella zona B sono consentiti interventi di restauro,
ristrutturazione e le relative opere di urbanizzazione.
La cubatura esistente può essere aumentata fino ad
un massimo del 20 per cento per restauro, ristrutturazione e opere
igienico-sanitarie. Ferme restando le finalità istitutive della
riserva, possono essere ammesse nuove opere di interesse pubblico
e privato nelle località che verranno espressamente indicate dal
regolamento di attuazione, anche in rapporto alle necessità per
la conduzione del fondo, con l'indice fondiario massimo di 0,02
metri cubi/metri quadrati. In essa potranno essere realizzate strutture
di ricreazione e di svago in cui è possibile approntare idonee strutture
atte a favorire il turismo, la sosta, la visita.
La superficie delle località in cui dette strutture
potranno essere realizzate, compresa quella già coperta, non dovrà
superare il 3 per cento dell'area corrispondente alla zona X, con
la predeterminazione delle tipologie e dei vari materiali edili
da impiegare nella realizzazione delle nuove costruzioni e favorendo
il recupero dell'esistente.
Le norme urbanistiche stabilite nel presente articolo
devono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali, ciascuno
per il territorio di sua competenza.
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Art. 10
Divieti.
Nel territorio della «riserva naturale dei laghi
Lungo e Ripasottile» sono vietati:
a) la caccia, l'uccellagione;
b) la navigazione a motore ad eccezione del fiume
Velino e per motivi scientifici e di gestione della riserva stessa;
c) l'immissione nelle acque del lago di sostanze
inquinanti od estranee di qualsiasi natura;
d) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;
e) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
f) i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati
dall'ente gestore e al fine di eventuali lavori di ripristino ambientale,
od inerenti l'agricoltura secondo le modalità che verranno indicate
sentito il parere del comitato tecnico scientifico;
g) l'apertura di nuove cave e comunque l'esercizio
delle attività estrattive, le attività estrattive esistenti potranno
essere continuate esclusivamente a fini di ripristino ambientale,
secondo le modalità indicate dal comitato tecnico scientifico;
h) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati
al di fuori della viabilità ordinaria esistente, fatta eccezione
per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti od organismi
pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per i mezzi
necessari alle attività agricole, muniti di apposita autorizzazione
rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore;
i) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di
urbanizzazione, ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli
e delle opere classificate di pubblica utilità di interesse statale
per le quali si applica quanto disposto dall'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.
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Art. 11
Interventi consentiti.
Nel territorio della «riserva parziale naturale dei
laghi Lungo e Ripasottile» è consentito:
a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo
di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale
alle finalità della riserva, preventivamente approvato dall'ente
gestore, sentito il parere del comitato tecnico scientifico e dell'ufficio
parchi e riserve naturali della Regione;
b) effettuare la raccolta e la utilizzazione delle
specie vegetali spontanee, con le modalità che verranno indicate
dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali
e regionali vigenti;
c) esercitare i diritti di pesca con le modalità
che verranno indicate nel regolamento di attuazione;
d) esercitare la navigazione ai fini educativi con
imbarcazioni, nelle forme e nelle misure che verranno stabilite
dal regolamento di attuazione, nel rispetto delle finalità istitutive
della riserva;
e) accendere i fuochi, parcheggiare, campeggiare
all'interno delle aree della zona B esplicitamente destinate allo
scopo dall'ente gestore.
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Art. 12
Sanzioni.
Per le sanzioni amministrative, relative alle violazioni
dei vincoli o dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della
«riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile», si applicano
le norme previste dall'articolo 8 della L.R.
4 aprile 1979, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
La sanzione minima, applicabile per le violazioni
alla legge istitutiva od al regolamento di attuazione della riserva,
è stabilita in L. 100.000 raddoppiate in caso di recidività.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente
legge, si applicano le norme contenute nella L.R.
15 marzo 1978, n. 6.
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Art. 13
Gestione servizi.
L'ente gestore è autorizzato, con la presente legge,
a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per
i parchi e le riserve naturali, con enti pubblici, con organismi
di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei
servizi turistici e di servizi generali necessari od utili alla
conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.
L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico
acceda alle aree attrezzate della «riserva parziale naturale dei
laghi Lungo e Ripasottile» dietro pagamento di una somma il cui
ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per
i parchi al fine di concorrere al finanziamento per la gestione
della riserva stessa.
In tale caso debbono comunque essere previste facilitazioni
per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle
organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale
dei lavoratori.
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Art. 14
Norme finanziarie.
Per la realizzazione della «riserva parziale naturale
dei laghi Lungo e Ripasottile» è autorizzata per l'anno finanziario
1985 la spesa di L. 200 milioni.
Detta somma viene iscritta in termini di competenza
nel capitolo di spesa di nuova istituzione n. 21021 del bilancio
regionale per l'esercizio in corso con la seguente denominazione
«Contributi per la gestione della riserva parziale naturale dei
laghi Lungo e Ripasottile».
Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte
mediante riduzione, per l'importo di L. 200 milioni, dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 29842, elenco n. 4, lettera b), del bilancio
di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1985.
Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari
successivi la Regione provvede sulla base della relazione annuale
predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il
30 giugno di ogni anno. La relazione deve essere corredata dal rendiconto
della gestione relativa all'anno finanziario precedente e dal preventivo
di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione
delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralcio
di essi, nonchè delle attività da svolgere nell'anno successivo.
Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti
concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da
realizzare nell'ambito della riserva, o contributi da parte di enti
pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili al
raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento della
riserva stessa.
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